Art. 9.
(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).

      1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
      2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza e di economicità disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 29, comma 6, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.
      3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi destinatari dell'APS e a intrattenere rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea, le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo.
      4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia può istituire propri uffici operativi

 

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nei Paesi prioritariamente destinatari dell'APS e presso le sedi centrali dei più importanti organismi internazionali di aiuto allo sviluppo in applicazione di accordi negoziati con i Paesi e con gli organismi ospitanti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
      5. L'Agenzia, nei limiti delle funzioni di cui al presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo nel quadro degli accordi internazionali vigenti e opera, utilizzando le risorse finanziarie costituite presso il Fondo unico per l'APS, in applicazione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 approvati dal Parlamento, sulla base di un programma triennale di attività aggiornato annualmente da essa predisposto, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere della Commissione.
      6. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Agenzia predispone il programma triennale di attività di cui al comma 5 riferito al triennio successivo all'anno di presentazione. Tale programma, corredato di una dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia e all'estero contenente specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale in favore dei singoli Paesi e delle popolazioni beneficiari dell'APS, nonché del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma, è inoltrato, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4.
      7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base dei rendiconti forniti dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 20 e certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di una
 

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dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo.
      8. Entro il successivo mese di maggio i documenti di cui ai commi 6 e 7, muniti del previsto visto di conformità, sono inoltrati dal Ministro degli affari esteri alla Commissione per l'espressione del relativo parere e presentati al Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione del programma triennale di attività.
      9. Rientra fra le attività di competenza dell'Agenzia la predisposizione dei programmi-Paese di cui all'articolo 3, comma 2. Essi, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, sono sottoposti dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e da quest'ultimo alla Commissione con la richiesta della relativa approvazione. Una volta approvati, i programmi-Paese sono accolti in appositi accordi bilaterali e multilaterali di competenza del Ministro degli affari esteri.
      10. L'Agenzia opera eminentemente in qualità di ente finanziatore. In tale ruolo essa, in particolare:

          a) identifica, formula e sottopone a istruttoria le singole iniziative di cooperazione in accordo con le modalità di attuazione di cui all'articolo 3;

          b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

          c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito di aiuto, tra i quali rientrano, altresì, quelli in favore di Stati, di banche centrali o di enti di Stato dei Paesi beneficiari dell'APS italiano per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito e approvato secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

          d) amministra e controlla l'attività degli enti esecutori;

          e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo

 

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il suo completamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di acquisire utili indicazioni per la futura attività di cooperazione di propria competenza.

      11. In casi particolari, tra i quali rientrano il coordinamento delle iniziative da parte dei propri uffici all'estero e gli interventi di emergenza o umanitari di cui all'articolo 2, comma 3, l'Agenzia può operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando e amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori.
      12. L'Agenzia opera, altresì, in qualità di facilitatore delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse autonomamente dalla società civile, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 28. A tale fine essa, in particolare:

          a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico a promotori di iniziative di cooperazione della società civile;

          b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento delle iniziative di cui alla lettera a);

          c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative di cui alla lettera a).

      13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedicano o intendono dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tale fine l'Agenzia può concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuare nei Paesi beneficiari dell'APS.
      14. L'Agenzia promuove, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative,

 

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l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, in ambito scolastico ed extra-scolastico, con particolare attenzione ai giovani, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionali A tale scopo essa collabora con le istituzioni competenti in materia di istruzione, di formazione e di informazione e con le organizzazioni, comprese quelle di cui all'articolo 23, di specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di cui al presente comma.